2 Maggio 2025, di Anna Fabi – PMI.it
Conto alla rovescia per la nuova stretta sugli appalti pubblici, contenuta nel nuovo Regolamento ANAC 126/2025, in vigore da giovedì 8 maggio 2025. In particolare, le nuove indicazioni riguardano la verifica dei requisiti sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e le conseguenze per quelle che ricadono nelle fattispecie sanzionabili.
La stazione appaltante commette infatti violazione delle disposizioni previste dall’articolo 63, comma 11, del Codice Appalti se presenta dichiarazioni sul possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, non ne comunica la perdita, rifiuta l’assegnazione d’ufficio o non attua le misure proposte dall’ANAC.
Appalti: nuovo Regolamento ANAC dall’8 maggio
Il nuovo Regolamento sanzionatorio dettaglia con precisione queste fattispecie, spiegando in quali casi si configurano e quali procedure richiedono.
- Per prima cosa si procede all’accertamento della violazione attraverso un’istruttoria ed eventuale sanzione, l’azienda riceve infatti una specifica comunicazione che deve contenere i motivi del procedimento ispettivo e l’indicazione del termine di 180 giorni per la conclusione.
- Contestualmente, si riceve l’invito a trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione eventuali memorie e documenti giustificativi, con la possibilità di accedere agli atti del procedimento, al nominativo del responsabile e alla casella PEC dell’Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento.
Nuovi controlli sulle stazioni appaltanti
La comunicazione alle stazioni appaltanti oggetto di controllo deve specificare che la procedura può concludersi nei seguenti modi:
- archiviazione, con conferma della qualificazione posseduta nel caso in cui non emergano gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione e siano confermati i requisiti dichiarati in fase di qualificazione;
- riduzione temporanea del livello di qualificazione o del punteggio di qualificazione in caso di accertata carenza parziale dei prescritti requisiti;
- attribuzione di un livello di qualificazione inferiore;
- revoca della qualificazione;
- sanzione pecuniaria o sanzione accessoria della sospensione della qualificazione.
L’importo e la durata delle eventuali sanzioni sono calibrati in base a rilevanza e gravità dell’infrazione, attività svolta dalla stazione appaltante per la regolarizzazione, livello della qualificazione conseguita, eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati, peculiarità del caso concreto.